Ddl Zan, ma leggiamo il testo in discussione

di Domenico Pizzuti sj


"Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità"

“Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dal­ l’aver concluso un percorso di transizione”.

In merito alla discussione in corso al Senato della Repubblica e nel paese, per ogni presa di posizione, è fondamentale leggere l’art.1 del Disegno di legge Zan nella sua formulazione che comprende alcune definizioni che cosa si intende per sesso, genere, orientamento sessuale, e identità di genere da preservare da forme di discriminazione e violenza con la presente normativa. In primo luogo occorre richiamare che questo testo di Disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, circa dieci mesi fa, non sono certo mutati da allora motivi di discriminazione e violenza per motivi riferentisi al sesso, al genere, all’ orientamento sessuale, all’ identità di genere, ove occorrano e che la legge vuole preservare da forme di discriminazione e violenza. 

La discussione, per non essere gratuita o strumentale opposizione in Senato e nel paese, deve riferirsi al testo di un Disegno di legge che si può certo migliorare. Non ha alcun senso far ricorso all’accusa di “ideologia”, anche da parte di Matteo Salvini, in riferimento al genere ed identità di genere, perché si tratta solo di una norma per garantire alcuni diritti civili da preservare nelle forme definite dall’art. 1 del Disegno di legge in corso di approvazione.

Nella norma dell’art. 1 si tratta infatti di una tipologia di situazioni o realtà di fatto, e non di elaborazioni teoriche, come la “gender theory”, da attribuire al legislatore in mala fede da politici ed anche alcuni cattolici, se non per opporsi alla definizione di diritti civili da assicurare nella società italiana. Anche l’identità di genere è chiaramente definita, anche se non scevra di qualche ambiguità nella sua applicazione in sede giudiziaria, ed un politico o eletto deve ragionare come un attento legislatore e non un gratuito oppositore per scopi strumentali all’attività legislativa. 

Si ha l’impressione sullo sfondo di un certo ritardo culturale nel bagaglio culturale di politici che agitano obiezioni strumentali o specificamente inesistenti. Certo, a nostro avviso, Salvini non si può certo considerare come un campione di diritti civili, come dimostrano le vicende giudiziarie riguardanti migranti e rifugiati. Occorre ancora lavorare da un punto di vista culturale nella società italiana, in alto ed in basso, nella materia di orientamenti sessuali con scienza e sapienza.

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